Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: importo inferiore a 150.000

Il decreto 154/2017 è la nuova fonte normativa che disciplina gli appalti in lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'articolo 1 ci dice che il regolamento si applica, tra l'altro, anche ai lavori inerenti il monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili ( sopra l'importo di EURO 150.000 sono inquadrati nella categoria OG2). L'articolo 12 del 154/2017 ad oggetto " lavori di importo inferiore ad € 150.000" al comma 1 nell'elencare i lavori soggetti alla disciplina non cita più i lavori di monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili. A seguito di ciò c'è chi ritiene (ANCE) che per i lavori di cui trattasi (infra 150.000) la normativa di riferimento sia l'articolo 90 ( l'articolo 248 del DPR 207/2010 oggi è da intendersi abrogato). Ma l'articolo 90 parla di lavori analoghi e quindi potrebbe qualificarsi ai lavori in oggetto un operatore economico che ha eseguito lavori ascrivibili alla categoria OG1. Riprendendo il Decreto 154/2017 faccio notare che l'articolo 4 comma 2, che a sua volta richiama l'articolo 1 comma 2, ci dice che per lavori infra 150.000 euro si applica l'articolo 12 sopra richiamato (?).

Per appalti di lavori pubblici di importo inferiore o uguale a 150.000 euro ai fini della qualificazione si applica l'art. 90 DPR 207/2010 tuttora vigente.
Si chiede se i lavori analoghi sono solo quelli eseguiti per committenti pubblici e comprovati con i Certificati di esecuzione lavori rilasciati dal RUP (delibera ANAC n. 681 del 17 luglio 2019) oppure si possono valutare lavori analoghi eseguiti per committenti privati, giusta art. 86 del DPR 207/2010?